Art. 40.
(Interruzione del processo).

      1. Il processo deve essere interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

          a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti costituite o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, diversa dall'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente previdenziale oppure dell'ente locale o regionale o dell'agente della riscossione;

          b) la morte, la radiazione, la sospensione o la cancellazione volontaria dall'Ordine dell'avvocato difensore.

      2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni caso, l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte cui l'evento si riferisce.
      3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della causa in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
      4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine

 

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per la proposizione del ricorso, il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica a tali termini la sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
      5. Gli eventi di cui al comma 1 sono irrilevanti nel caso si verifichino durante il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
      6. Gli atti del processo, durante il periodo di interruzione, non possono essere compiuti. Gli atti eventualmente compiuti, compresa la sentenza, sono nulli. Le nullità devono essere fatte valere in sede di impugnazione.