1. Il processo deve essere interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti costituite o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, diversa dall'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente previdenziale oppure dell'ente locale o regionale o dell'agente della riscossione;
b) la morte, la radiazione, la sospensione o la cancellazione volontaria dall'Ordine dell'avvocato difensore.
2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni caso, l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte cui l'evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della causa in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine